IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE, 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto gli articoli 32, 117, secondo e  terzo  comma,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
e, in particolare,  gli  articoli  1-bis,  3-ter,  4,  4-bis,  4-ter,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»  e,  in  particolare,  gli  articoli  9  e
seguenti, che dettano  disposizioni  concernenti  le  «certificazioni
verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 17  giugno  2021,  n.  143,
adottato  in  attuazione  dell'art.   9,   comma   10,   del   citato
decreto-legge n. 52 del 2021; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 17-bis; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 2; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176,   recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, che prevede l'adozione del  piano  strategico  nazionale  dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e  ne
disciplina la relativa attuazione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni
da  SARS-CoV-2  costituito  dal  documento   recante   «Elementi   di
preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 42,  rubricato
«Implementazione della Piattaforma nazionale  per  l'emissione  e  la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed  economiche»  e,  in
particolare, l'art. 1 che, in considerazione  del  rischio  sanitario
connesso  al  protrarsi  della  diffusione  degli  agenti  virali  da
COVID-19, ha prorogato lo stato di  emergenza  fino  al  31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e  in  particolare
l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge
n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto  dall'art.  4,
comma 1,  del  medesimo  decreto-legge  a  tutti  i  soggetti,  anche
esterni, che svolgono,  a  qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  nelle  strutture  residenziali,   socio-assistenziali   e
socio-sanitarie, nonche' nelle  strutture  semiresidenziali  e  nelle
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
settembre 2021, recante «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del  17  giugno  2021,  recante  "Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52,  "Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa   delle   attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
ottobre 2021,  recante  «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,  recante:   "Disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali»,
convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
dicembre 2021, recante  «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni
attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza  al  31
marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure
urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei
luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione
superiore», che  ha  introdotto  gli  articoli  4-ter,  comma  1-bis,
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies nel citato decreto-legge n.  44  del
2021; 
  Vista, altresi', l'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre
2021, recante «Misure urgenti per  la  sperimentazione  di  "Corridoi
turistici COVID-free"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 29 settembre 2021, n. 233, nonche' la  successiva
ordinanza del 27 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e per la sperimentazione di "Corridoi turistici COVID-free",
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  28
gennaio 2022, n. 22; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 30, rubricato «ulteriori disposizioni urgenti per la  gestione
dei contagi da SARS-CoV-2»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
febbraio 2022 recante «Individuazione delle specifiche  tecniche  per
trattare in modalita' digitale le certificazioni di  esenzione  dalla
vaccinazione anti-COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale  del  7
febbraio 2022, Serie generale, n. 31; 
  Visto altresi' parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n.  18,  sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  4
febbraio 2022, sopra citato; 
  Considerato che gli articoli 4,  4-bis,  4-ter  e  4-quinquies  del
citato  decreto-legge  n.  44  del  2021,  rinviano  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione
delle modalita'  per  consentire  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie   da   parte   dei   soggetti   tenuti    alla    verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale; 
  Visti, in particolare,  gli  articoli  4-quater  e  4-quinques  del
decreto-legge n. 44 del 2021, cosi' come modificato dal decreto-legge
n.  1  del  2022,  che  hanno  introdotto  rispettivamente  l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per  coloro
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' e, per gli  stessi
soggetti,  il  possesso  della  certificazione  verde   COVID-19   di
vaccinazione o di avvenuta guarigione per  l'accesso  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto l'art. 4-sexies del decreto-legge  n.  44  del  2021  che  ha
introdotto sanzioni pecuniarie a  carico  dei  soggetti  inadempienti
all'obbligo di vaccinazione, disciplinandone il relativo procedimento
sanzionatorio; 
  Visto il decreto-legge 4  febbraio  2022,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  certificazioni  verdi  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza  delle  attivita'  nell'ambito  del  sistema
educativo, scolastico e formativo»; 
  Considerata la necessita' di prevedere delle modalita' di  verifica
delle  certificazioni  verdi  COVID-19  diversificate   e   ulteriori
rispetto a quelle gia' attualmente esistenti, al  fine  di  garantire
una verifica differenziata in base all'occorrenza e tutelando in ogni
caso   il   diritto   alla   riservatezza   dell'intestatario   della
certificazione stessa, senza  rendere  visibili  al  verificatore  le
informazioni che ne hanno determinato l'emissione; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430, sullo schema  di
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  17  dicembre
2021, sopra citato; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  modificato,  tra
l'altro, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con provvedimento n. 57 del 18 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17
                             giugno 2021 
 
  1. Al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  17
giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunta, infine, la seguente lettera: 
      «hh) "operatori di interesse sanitario": il  personale  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43»; 
    b) all'art. 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4 bis. In caso di somministrazione  della  dose  di  richiamo,
successivo al  ciclo  vaccinale  primario,  la  certificazione  verde
COVID-19 ha  una  validita'  tecnica,  collegata  alla  scadenza  del
sigillo elettronico qualificato, al  massimo  di  cinquecentoquaranta
giorni. Prima di detta scadenza, senza necessita' di  ulteriori  dosi
di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19
con  validita'  tecnica  di  ulteriori  cinquecentoquaranta   giorni,
dandone comunicazione all'intestatario.»; 
    c) all'art.  8,  comma  5,  dopo  le  parole  «La  revoca  verra'
annullata automaticamente a seguito», sono aggiunte le seguenti: 
      «dell'esito negativo  di  un  test  molecolare  o  di  un  test
antigenico rapido trasmesso, ai sensi dell'art. 19 del  decreto-legge
n. 137 del 2020, dalle regioni e province  autonome  al  Sistema  TS,
ovvero»; 
    d) all'art. 13, comma 1-bis, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto
il seguente: 
      «Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di
un  certificato  digitale  interoperabile  con  il  gateway   europeo
generato da piu' di sei mesi (centottanta  giorni)  dalle  competenti
autorita' sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti  SARS-CoV-2,
con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia,
la predetta modalita' di verifica per l'accesso  ai  servizi  e  alle
attivita' per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo  di
possedere  una  certificazione  verde  COVID-19  da  vaccinazione   o
guarigione  richiede  in  aggiunta  una  certificazione  che  attesti
l'esito negativo del test  antigenico  rapido  o  molecolare,  avente
validita' di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido,  o
di  settantadue  ore  se  molecolare.  La  certificazione   di   test
antigenico rapido o molecolare negativo e' richiesta, altresi', anche
prima  del  termine  di   sei   mesi   (centottanta   giorni)   della
certificazione  di  vaccinazione  per  ciclo  completato  o  dose  di
richiamo, nel caso in cui i soggetti di  cui  al  periodo  precedente
siano in possesso di un certificato  di  avvenuta  vaccinazione  anti
SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti
come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.»; 
    e) all'art. 13, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-ter. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento
di  attivita'  e  gli  spostamenti  sono  consentiti  dalla   vigente
legislazione esclusivamente ai soggetti muniti di una  certificazione
verde COVID-19, rilasciata a  seguito  della  somministrazione  della
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale  primario,  ovvero  ai
soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata
a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o
dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente  ad  una
certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico
rapido o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti,
l'applicazione di cui al  comma  1,  il  pacchetto  di  sviluppo  per
applicazioni di cui al comma 10, lettera a), e le librerie software e
le soluzioni da esse derivate  di  cui  al  comma  12  permettono  di
selezionare una modalita' di verifica limitata  al  possesso  di  una
delle predette certificazioni verdi COVID-19, senza rendere  visibili
le informazioni che ne  hanno  determinato  l'emissione,  cosi'  come
specificato negli allegati B e H al presente decreto. 
      1-quater. Per l'accesso ai luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del
territorio nazionale, l'applicazione di cui al comma 1, il  pacchetto
di sviluppo per applicazioni di cui al comma 10,  lettera  a),  e  le
librerie software e le soluzioni da esse derivate di cui al comma 12,
cosi' come specificato negli allegati B  e  H  al  presente  decreto,
permettono di selezionare una modalita' che  consente  di  verificare
distintamente  il  possesso  delle  certificazioni   verdi   COVID-19
prescritte, rispettivamente, per i lavoratori  ai  quali  si  applica
l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n.  44
del 2021, specificato in premessa,  e  per  i  rimanenti  lavoratori,
senza rendere visibili  le  informazioni  che  ne  hanno  determinato
l'emissione. 
      1-quinquies.  Con  riferimento  alla  gestione  dei   casi   di
positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel  sistema   educativo,
scolastico e formativo, ai fini di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo  periodo
del  decreto-legge  n.  5  del   2022,   specificato   in   premessa,
l'applicazione di cui  al  comma  1,  cosi'  come  specificato  negli
allegati B e H al  presente  decreto,  permette  di  selezionare  una
modalita' di verifica limitata  al  possesso  di  una  certificazione
verde COVID-19, rilasciata a  seguito  della  conclusione  del  ciclo
vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o
dopo dose di richiamo o guarigione successiva  al  completamento  del
ciclo vaccinale primario, senza rendere visibili le informazioni  che
ne hanno determinato l'emissione.»; 
      1-sexies. In ciascuna delle modalita' di verifica previste  nei
commi precedenti, l'app di verifica riconosce  la  certificazione  di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse  dalla  Piattaforma
nazionale-DGC fornendo il medesimo esito conseguente al  possesso  di
una delle certificazioni verdi COVID-19  prescritte,  con  esclusione
della  certificazione  verde  COVID-19  rilasciata  a  seguito  della
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale
primario, nella modalita' di verifica  di  cui  al  comma  1-ter  del
presente articolo. In tale ultimo caso la certificazione di esenzione
dalla vaccinazione anti-COVID-19 fornisce  il  medesimo  esito  delle
certificazioni verde COVID-19 rilasciata a seguito del  completamento
del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di  cui  alle
lettere b) e c-bis) dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87. 
      1-septies. Ai fini di  cui  all'ordinanza  del  Ministro  della
salute del 28 gennaio 2022, specificata in  premessa,  l'applicazione
di cui al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni  di  cui
al comma 10, lettera a), e le librerie software  e  le  soluzioni  da
esse derivate di cui  al  comma  12,  cosi'  come  specificato  negli
allegati B e H al presente decreto,  permettono  di  selezionare  una
modalita' di verifica limitata  al  possesso  di  una  certificazione
rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine  del
ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose
di richiamo, ovvero a seguito dell'avvenuta guarigione  da  COVID-19,
con una durata di validita'  uguale  ai  certificati  COVID  digitali
dell'Unione europea, nei termini di cui  ai  regolamenti  vigenti  in
materia, unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo
del test antigenico rapido o molecolare, eseguito  nelle  quarantotto
ore precedenti. 
    f) all'art. 13, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. I  verificatori  devono  utilizzare  l'ultima  versione
dell'applicazione di verifica di cui al comma 1, resa disponibile dal
Ministero della salute.  In  caso  di  utilizzo  delle  modalita'  di
verifica automatizzate di cui ai  commi  10,  lettera  a),  e  12,  i
soggetti preposti alle  verifiche  devono  adottare  adeguate  misure
volte ad assicurare che per la verifica  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto  di  sviluppo
per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero
l'ultima versione delle librerie  software,  resa  disponibile  sulla
piattaforma  utilizzata   dal   Ministero   della   salute   per   la
pubblicazione del codice  sorgente  del  pacchetto  di  sviluppo  per
applicazioni.»; 
    g) all'art. 15, il comma 10 e' cosi' modificato: 
      «10. I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal
titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32,  paragrafo
4, del regolamento (UE) n.  2016/679  e  2-quaterdecies  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere  le  necessarie
istruzioni in merito al trattamento dei dati  connesse  all'attivita'
di  verifica,  con  particolare  riferimento  alla  possibilita'   di
utilizzare, ai sensi dell'art.  13,  commi  1-bis,  1-ter,  1-quater,
1-quinquies e 1-septies le diverse modalita' di verifica relative  al
possesso di specifiche tipologie di  certificazione  verde  COVID-19,
esclusivamente  nei  casi  in  cui  la  fruizione  di   servizi,   lo
svolgimento di attivita', gli spostamenti,  l'accesso  ai  luoghi  di
lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano  consentiti
dalla  vigente  legislazione  ai   soggetti   muniti   delle   stesse
certificazioni. Nel contesto lavorativo, resta salvo quanto  previsto
dagli articoli 88 del regolamento (UE) 2016/679  e  113  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» 
    h) la rubrica dell'art. 17-bis, e' cosi' modificata: 
      «Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale  dei
lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, comma 1  e
1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44»; 
    i) all'art. 17-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole «all'art.
4-ter, comma 1, lettera a)», sono aggiunte le seguenti: 
      «e comma 1-bis»; 
    l) all'art. 17-ter, comma 1, le parole  «istituzione  scolastica»
sono sostituite dalla parola: 
      «struttura»; 
    m) all'art. 17-sexies, dopo il comma 4 e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      «4-bis. Per le finalita' di cui all'art. 4-ter, comma 1-bis del
decreto-legge n. 44 del 2021, gli istituti universitari sono titolari
del trattamento dei dati personali raccolti tramite la  funzionalita'
descritta  nell'allegato  N,  al  presente  decreto,  ovvero  con  le
modalita' di cui all'art. 17-septies, comma 1.»; 
    n) dopo l'art. 17-sexies, sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 17-septies. (Modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale
del personale universitario per le finalita' di cui  all'art.  4-ter,
comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del  2021).  -  1.  Al  fine  di
assicurare il  piu'  efficace  ed  efficiente  processo  di  verifica
dell'adempimento dell'obbligo  vaccinale  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 4-ter, comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  44  del  2021,
specificato in premessa, il Ministero  della  salute  rende  altresi'
disponibile agli uffici delle universita'  specifiche  funzionalita',
descritte nell'allegato N, al presente decreto che, sulla base  delle
informazioni  trattate  nell'ambito  della  PN-DGC,  consentono   una
verifica  automatizzata  del  rispetto  dell'obbligo  vaccinale   del
personale in servizio presso la singola universita',  attraverso  una
interoperabilita' applicativa, in modalita' asincrona, tra i  sistemi
informativi di gestione del personale delle universita' e la  PN-DGC.
Le funzionalita' di verifica sono attivate  previa  autorizzazione  e
accreditamento, sulla base di apposita convenzione con  il  Ministero
della salute. 
      2. Le funzionalita' di cui al comma 1, in sede di  verifica  da
parte delle universita', segnalano, altresi', le eventuali variazioni
dello  stato  vaccinale  del  personale  dipendente   rispetto   alla
precedente interrogazione. In ogni caso, non sono  rese  disponibili,
all'atto della  verifica  del  rispetto  dell'obbligo  vaccinale,  le
ulteriori informazioni conservate, o comunque  trattate,  nell'ambito
della Piattaforma nazionale-DGC. 
      3. Nelle more dell'aggiornamento  delle  informazioni  trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale  mediante
i  documenti  rilasciati,  in  formato  cartaceo  o  digitale,  dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,  dai  medici
di medicina generale e dai pediatri di libera  scelta  che  attestano
tale circostanza. 
      Art. 17-octies. (Modalita' di verifica  dell'obbligo  vaccinale
di cui all'art. 4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021).  - 1.  Al
fine di  assicurare  il  piu'  efficace  ed  efficiente  processo  di
verifica dell'adempimento  dell'obbligo  vaccinale  di  cui  all'art.
4-quater del decreto-legge n. 44 del 2021, specificato  in  premessa,
il Ministero della salute acquisisce giornalmente dal Sistema TS  gli
elenchi dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ai
quali si applica il predetto obbligo, relativamente ai soli assistiti
con eta' maggiore o uguale a cinquanta anni. 
      2. Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi di  cui  al
comma 1, utilizzando le informazioni presenti nella PN-DGC e  con  le
modalita' specificate nell'allegato O al presente decreto, individua,
i soggetti per cui non  risultano  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  nei
termini  previsti,  differimenti  delle  medesime  per  infezioni  da
SARS-CoV-2, ne' esenzioni dalle predette vaccinazioni. 
      3. Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
comma  1  dell'art.  4-sexies  del  decreto-legge  n.  44  del  2021,
specificato in premessa, il Ministero della salute rende  disponibili
periodicamente  all'Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione,  secondo
quanto specificato nell'allegato O al presente decreto,  gli  elenchi
dei soggetti  inadempienti  all'obbligo  vaccinale  di  cui  all'art.
4-quater del medesimo decreto-legge,  individuati  con  le  modalita'
indicate nel precedente comma. 
      4. Ai medesimi fini, il Ministero della salute rende, altresi',
disponibili all'Agenzia delle  entrate  -  Riscossione,  gli  elenchi
degli inadempienti agli obblighi vaccinali di cui  agli  articoli  4,
4-bis e 4-ter del  decreto-legge  n.  44  del  2021,  specificato  in
premessa,   acquisiti   dai   soggetti   deputati    alla    verifica
dell'osservanza degli stessi, con le modalita' indicate nell'allegato
O al presente decreto. 
      5. Il Ministero della  salute,  in  qualita'  di  titolare  del
trattamento  dei  dati  ai  fini  dell'irrogazione   della   sanzione
pecuniaria, designa  l'Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione  quale
responsabile del trattamento dei medesimi dati. 
      6. L'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica al  Ministero
della salute, con le modalita' indicate nell'allegato O  al  presente
decreto, i soggetti ricompresi negli elenchi di cui al  comma  3  dei
quali,  nell'Anagrafe  tributaria,  non  risulta  la  residenza   nel
territorio dello Stato, nonche' quelli, di cui al medesimo comma 3  e
al successivo comma 4, per i quali non e' stato possibile predisporre
e inviare la comunicazione di avvio del  procedimento  sanzionatorio,
specificandone il motivo. 
      7.  Le  aziende  sanitarie  locali  competenti  per  territorio
adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che  le
comunicazioni di cui all'art. 4-sexies, comma 4, del decreto-legge n.
44  del  2021  siano  effettuate  con  modalita'  tali  da  garantire
l'integrita' e la riservatezza dei dati anche  relativi  alla  salute
ivi contenuti. 
      8.  I  soggetti   destinatari   dell'avvio   del   procedimento
sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge  n.  44  del
2021   danno   notizia    all'Agenzia    delle    entrate-Riscossione
dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'azienda sanitaria
locale competente per territorio di cui all'art. 4-sexies,  comma  4,
del  decreto-legge  n.  44  del  2021  con  le   modalita'   indicate
nell'allegato O al presente decreto nel  rispetto  del  principio  di
minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettera  c),
del regolamento (UE) 2016/679 citato in premessa. 
      9.  L'Azienda  sanitaria  locale  competente   per   territorio
comunica telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione
l'eventuale  attestazione  relativa  all'insussistenza   dell'obbligo
vaccinale  o  all'impossibilita'  di  adempiervi,  con  le  modalita'
indicate nell'allegato O al presente  decreto.  La  predetta  Agenzia
comunica al Ministero della salute l'elenco dei soggetti per i  quali
non e' stato prodotto  l'avviso  di  addebito  dando  evidenza  della
specifica motivazione con le modalita' indicate  nell'allegato  O  al
presente   decreto.   La   predetta   attestazione   deve    indicare
esclusivamente    l'insussistenza    dell'obbligo     vaccinale     o
l'impossibilita' di adempiervi senza contenere informazioni idonee  a
rivelare lo stato di salute dell'interessato.»